La legge n° 219 del 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", tutela il diritto alla salute e alla libertà di autodeterminazione in ambito sanitario e nelle scelte terapeutiche.
In particolare, l'articolo 4 della legge disciplina le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento": uno strumento che consente ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere di esprimere anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari a cui desidera o non desidera essere sottoposta in caso di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e futura impossibilità a comunicare le proprie scelte.
Mediante le DAT è possibile indicare:
Le DAT devono essere espresse quando si è in possesso della propria capacità di intendere e volere, vale a dire quando si è in grado di esprimere in modo consapevole le proprie volontà, quindi devono essere scritte prima che si verifichino eventuali eventi patologici.
Non esistono moduli di compilazione delle DAT previsti dalla legge, anche se alcuni Comuni e alcune associazioni hanno predisposto dei modelli.
Si consiglia di consultare il proprio Medico di fiducia, al fine di essere adeguatamente informati per poter esprimere al meglio le proprie volontà.
Le DAT possono essere redatte e consegnate:
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le DAT possono essere aggiornate, modificate o revocate dal cittadino con le stesse modalità previste per la redazione e la consegna.
Le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute e attiva a partire dal 1 febbraio 2020, consultabile dal cittadino che ha disposto la DAT, dal fiduciario da lui nominato e dal medico che lo ha in cura in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
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