Il sistema è indirizzato a coloro (c.d. whistleblowers) che intendono segnalare all’ASST della Brianza comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda stessa, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali e in violazioni di determinati settori del diritto europeo. Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni. Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell’ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore). Come viene gestita la segnalazione Una volta inviata la segnalazione, il RPCT comunica, di norma, l’avvenuto ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dall’acquisizione, dopodiché svolge un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora la segnalazione venga valutata ammissibile, il RPCT avvia l’attività istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e fornisce il relativo riscontro entro tre mesi decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa. Al termine dell’attività istruttoria, il RPCT:
Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023, pubblicato in GU n. 63 del 15/03/2023 e che ha effetto dal 15 Luglio 2023, possono ricorrere alla procedura di segnalazione i dipendenti e coloro che a vario titolo prestano la propria attività presso l’ASST o a favore della stessa: lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e consulenti, tirocinanti (retribuiti e non), volontari, etc.
Le innovazioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023 prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni con modalità scritte e/o orali.
La segnalazione scritta può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo di seguito disponibile. Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’ASST, avv. Mauro Balconi, scegliendo tra uno dei seguenti canali:
Anche nel caso di trasmissione postale o di consegna in di persona, sulla busta è necessario indicare la dicitura "Riservata personale contiene Segnalazione whistleblower”: i documenti contenuti in buste prive di tale dicitura, infatti, potrebbero essere trattati con modalità che vanificano le tutele previste dalla legge per le segnalazioni whistleblower.
Eventuale segnalazione orale (a voce) avviene tramite linea telefonica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione al numero 039.6654880 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17,00 ovvero mediante un incontro in presenza fissato, entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante.
I canali di segnalazione scritti o orali garantiscono, se utilizzati nei termini precisati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L'attività del RPCT si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 [Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54- bis , del d.lgs. 165/2001], in un'ottica di prevenzione della corruzione, può disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Autorità giudiziaria, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza.
Cosa non si può fare
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale:
Il canale del whistleblower non è una forma alternativa alle modalità previste dalle norme per raccogliere le segnalazioni di violazione di interessi di carattere personale o individuali ovvero che sono riconducibili a "contestazioni, rivendicazioni o richieste [...] a carattere personale del segnalante [...] che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o [...] con le figure gerarchicamente sovraordinate"
e , pertanto,
Una volta inviata la segnalazione, il RPCT comunica, di norma, l’avvenuto ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dall’acquisizione, dopodiché svolge un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora la segnalazione venga valutata ammissibile, il RPCT avvia l’attività istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e fornisce il relativo riscontro entro tre mesi decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa. Al termine dell’attività istruttoria, il RPCT:
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità e informazioni non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso.
[Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.]
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii e di tutte le forme di accesso civico.
Colui che segnala, con le modalità sopra indicate, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è protetto da ritorsioni.
Quindi non può essere demansionato, retrocesso, licenziato, trasferito, discriminato, intimidito o fatto oggetto di ostracismo, o sottoposto a misure disciplinari ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro etc. a causa della segnalazione.
Le tutele citate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto. In particolare, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:
Avv. Mauro Balconi Tel. 039.6654880
E-mail: mauro.balconi@asst-brianza.it
PEC: anticorruzione.trasparenza@pec.asst-brianza.it
Sede: ASST Brianza, via SS. Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB)