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Whistleblowing (Tutela del dipendente che segnala illeciti)

Sistema per la segnalazioni condotte illecite (whistleblower)

Il sistema è indirizzato a coloro (c.d. whistleblowers) che intendono segnalare all’ASST della Brianza comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda stessa, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali e in violazioni di determinati settori del diritto europeo. Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni. Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell’ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore). Come viene gestita la segnalazione Una volta inviata la segnalazione, il RPCT comunica, di norma, l’avvenuto ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dall’acquisizione, dopodiché svolge un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora la segnalazione venga valutata ammissibile, il RPCT avvia l’attività istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e fornisce il relativo riscontro entro tre mesi decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa.  Al termine dell’attività istruttoria, il RPCT:

  • archivia la segnalazione, in caso di sua manifesta infondatezza, informando il segnalante;
  • adotta adeguate misure correttive e di prevenzione indicate all’art. 9 del Regolamento aziendale, qualora ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione.

 

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023, pubblicato in GU n. 63 del 15/03/2023 e che ha effetto dal 15 Luglio 2023, possono ricorrere alla procedura di segnalazione i dipendenti e coloro che a vario titolo prestano la propria attività presso l’ASST o a favore della stessa: lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e consulenti, tirocinanti (retribuiti e non), volontari, etc.

 

Modalità di inoltro delle segnalazioni

Le innovazioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023 prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni con modalità scritte e/o orali.

La segnalazione scritta può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo di seguito disponibile. Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’ASST, avv. Mauro Balconi, scegliendo tra uno dei seguenti canali:

  • per Posta Elettronica Certificata (PEC), scrivendo all'indirizzo anticorruzione.trasparenza@pec.asst-brianza.it. Nell'oggetto della comunicazione è necessario indicare "Riservata personale contiene Segnalazione whistleblower”;
  • per Posta Elettronica Ordinaria (PEO), scrivendo all'indirizzo anticorruzione.trasparenza@asst-brianza.it. Nell'oggetto della comunicazione è necessario indicare "Riservata personale contiene Segnalazione whistleblower”;
  • per posta ordinaria, in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ASST Brianza con sede in Vimercate, via SS. Cosma e Damiano 10 - 20871;
  • di persona, consegnandolo in busta chiusa direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ASST Brianza con sede in Vimercate, via SS. Cosma e Damiano 10 - 20871.

 

Anche nel caso di trasmissione postale o di consegna in di persona, sulla busta è necessario indicare la dicitura "Riservata personale contiene Segnalazione whistleblower”: i documenti contenuti in buste prive di tale dicitura, infatti, potrebbero essere trattati con modalità che vanificano le tutele previste dalla legge per le segnalazioni whistleblower.

Eventuale segnalazione orale (a voce) avviene tramite linea telefonica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione al numero 039.6654880 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17,00 ovvero mediante un incontro in presenza fissato, entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante.

I canali di segnalazione scritti o orali garantiscono, se utilizzati nei termini precisati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

Cosa si può fare

L'attività del RPCT si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 [Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54- bis , del d.lgs. 165/2001], in un'ottica di prevenzione della corruzione, può disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Autorità giudiziaria, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza.

 

Cosa non si può fare

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale:

  • NON tutela diritti e interessi individuali

Il canale del whistleblower non è una forma alternativa alle modalità previste dalle norme per raccogliere le segnalazioni di violazione di interessi di carattere personale o individuali ovvero che sono riconducibili a "contestazioni, rivendicazioni o richieste [...] a carattere personale del segnalante [...] che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o [...] con le figure gerarchicamente sovraordinate"

e , pertanto,

  • NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia
  • NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime
  • NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante
  • NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati  

 

Come viene gestita la segnalazione  

Una volta inviata la segnalazione, il RPCT comunica, di norma, l’avvenuto ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dall’acquisizione, dopodiché svolge un esame preliminare della stessa per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora la segnalazione venga valutata ammissibile, il RPCT avvia l’attività istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e fornisce il relativo riscontro entro tre mesi decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa.  Al termine dell’attività istruttoria, il RPCT:

  • archivia la segnalazione, in caso di sua manifesta infondatezza, informando il segnalante;
  • adotta adeguate misure correttive e di prevenzione indicate all’art. 9 del Regolamento aziendale, qualora ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione.

 

Tutela del segnalante

Misure: Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità e informazioni non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso.

[Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.]

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii e di tutte le forme di accesso civico.

 

Misure: Divieto di ritorsione

Colui che segnala, con le modalità sopra indicate, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è protetto da ritorsioni.

Quindi non può essere demansionato, retrocesso, licenziato, trasferito, discriminato, intimidito o fatto oggetto di ostracismo, o sottoposto a misure disciplinari ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro etc. a causa della segnalazione.

 

Eccezioni

Le tutele citate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.  

 

Canale di segnalazione esterna all’ANAC  

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all’ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall’Autorità stessa (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto. In particolare, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Contatti

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

Avv. Mauro Balconi Tel. 039.6654880

E-mail: mauro.balconi@asst-brianza.it

PEC: anticorruzione.trasparenza@pec.asst-brianza.it

Sede: ASST Brianza, via SS. Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB)

 



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
Ultimo Aggiornamento: 02/02/2024
Responsabile della pubblicazione: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Brianza
Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB)Tel: 039.66541PEC: protocollo@pec.asst-brianza.it
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