L'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda è obbligatoria nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il SPP è diretto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi (RSPP).
La designazione del RSPP è un obbligo non delegabile del Direttore Generale (Datore di lavoro) al quale il RSPP risponde direttamente.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali (SPP), in
rispondenza alle norme vigenti, si inserisce all’interno del contesto organizzativo deputato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici.
In una logica di Safety Management System, il SPP costituisce l’organo tecnico utilizzato dal Direttore Generale per consentire e favorire l’attuazione aziendale delle politiche di sicurezza sul lavoro.
Il SPP e' utilizzato dal datore di lavoro (Direttore Generale) per provvedere,
nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale ed in ordine ai processi lavorativi di cui è
messo a conoscenza:
a) ad individuare i fattori di rischio,
b) a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui
viene messo a conoscenza, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
c) ad individuare, a seguito della valutazione dei rischi, le misure di
prevenzione e protezione , compresi i dispositivi di protezione individuali e collettivi, necessari per garantire la sicurezza degli operatori e la salubrità degli ambienti di lavoro
d) ad elaborare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
e) ad elaborare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
f) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ritenute critiche
g) a collaborare alla programmazione dell'attività di formazione e coordinamento tecnico/scientifico dei corsi di formazione sulla sicurezza
h) a svolgere attività di in/formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
i) a partecipare al Comitato Infezioni Ospedaliere, al Nucleo Valutazione
Sinistri, al Nucleo Operativo Risk Management Aziendale ed in generale alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
j) a svolgere il ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione nel caso la
Direzione Generale intenda adottare un SGSL
k) a collaborare con gli altri attori del sistema di prevenzione e sicurezza
(delegati, dirigenti, preposti, medici competenti, esperti qualificati, RTSA)
l) ad analizzare il fenomeno infortunistico
m) a collaborare con il RTSA ed i Delegati del DG per l'elaborazione di piani
emergenza
n) a collaborare per l'elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per le attività affidate a ditte esterne
o) a svolgere attività di consulenza e fornire pareri per la sicurezza ai vari
dirigenti responsabili delle singole attività (ad es. Tecnico, Personale, Patrimonio, Acquisti, Informatica, Formazione, Qualità...)
Risorse finanziarie gestite
La struttura non dispone di un proprio budget economico in quanto svolge una funzione di tipo consultivo e non operativo.
RELAZIONI FUNZIONALI
La struttura non ha legami funzionali con altre strutture
Il servizio, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, opera nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro (Occupational Health and Safety : OHS ) e provvede a:
a) individuare i fattori di rischio ( hazard identification); valutare i rischi, individuare e controllare le misure attuate e quelle per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di OHS (risk assessment);
b) elaborare procedure di sicurezza;
c) proporre e attuare programmi d’informazione e formazione ;
d) partecipare alle consultazioni in materia di OHS